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Marketing: vietato l'uso dei dati degli utenti social

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un’immobiliare che ha proposto i suoi servizi alla proprietaria di un immobile utilizzando il suo contatto di LinkedIn

Le comunicazioni effettuate e ricevute all’interno di un social network sono finalizzate unicamente a quanto stabilito nelle condizioni di utilizzo del servizio. Lo ha ribadito il Garante per la privacy intervenendo nei confronti di un’agenzia immobiliare, rea, di aver proposto servizi utilizzando i contatti della nota piattaforma social LinkedIn.

Nelle condizioni d’uso del social network infatti è espressamente previsto come la finalità sia lo scambio di contatti al fine di fornire opportunità di lavoro e non prevede che gli utenti del social network possano utilizzare la piattaforma per inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere prodotti o servizi, anche se in ciò consiste la propria attività lavorativa.

In tale contesto non ha alcuna rilevanza il fatto che il profilo di un utente sia aperto o meno a ricevere contatti da parte di altri utenti del social. Ciò che conta è la finalità – in questo caso promozionale – per cui il messaggio è stato inviato, finalità che è in contrasto con quella prospettata nelle condizioni contrattuali di adesione al social network.

Rilevato l’illecito, il Garante ha rivolto un ammonimento all’agenzia, invitandola ad adottare idonee misure organizzative. L’Autorità ha ritenuto la misura sufficiente e proporzionata, considerando il fatto che si tratta di una piccola impresa, esposta alla crisi economica causata dalla pandemia, che non risultano ulteriori procedimenti a suo carico e che si è trattato di un solo contatto diretto alla reclamante. L’agenzia ha comunque dovuto subire una sanzione di 5.000 euro per non aver fornito riscontro alle reiterate richieste di informazioni del Garante, rendendo necessaria la notifica tramite il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza.

fonte  Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).

 

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