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Se l’utente dice “no” alla telefonata commerciale indesiderata il call center o la società che lo ha contattato deve annotare subito la sua volontà e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing.

L’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere confermata con email o altre modalità, come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori, ed è valida anche per le campagne promozionali future.

Il principio è stato affermato dal Garante privacy che, al termine di una complessa attività istruttoria, ha rilevato diverse condotte illecite messe in atto da Edison Energia spa nei confronti di un numero rilevante di utenti. L’Autorità ha quindi ingiunto alla società l’adozione di una serie di misure per mettersi in regola e le ha ordinato il pagamento di una sanzione di 4 milioni e 900 mila euro.

Entro il termine stabilito, la società si è avvalsa della facoltà di definire la controversia ed ha pagato un importo pari alla metà della sanzione comminata.

Le gravi irregolarità sono emerse nel corso degli accertamenti effettuati dall’Autorità a seguito di diverse segnalazioni ed hanno evidenziato: la ricezione di telefonate senza consenso; il mancato riscontro alle richieste di non ricevere più telefonate indesiderate; l’impossibilità di esprimere consensi liberi e specifici per diverse finalità (promozionali, profilazione, comunicazione di dati a terzi) nell’ambito del sito o dell’app, la presenza di informative carenti o inesatte.

Il Garante ha quindi ordinato a Edison di facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e fornire riscontro, senza ritardo, alle istanze, comprese quelle relative al diritto di opposizione.

Diritto che – ha specificato l’Autorità – può essere esercitato  “in qualsiasi momento”  (anche nel corso della telefonata promozionale) e la volontà dell’utente deve essere correttamente registrata.

Il Garante ha inoltre vietato alla società ogni ulteriore trattamento per finalità promozionali effettuato utilizzando liste di contatti predisposte da altre aziende che non abbiano acquisito un consenso libero, specifico, informato e documentato alla comunicazione dei dati degli utenti. Se la società vorrà, in futuro, utilizzare per l’attività promozionale utenze telefoniche fornite da terzi dovrà verificare costantemente, anche attraverso adeguati controlli a campione, che i dati siano trattati nel pieno rispetto della normativa privacy.

Alla società infine è stato vietato il trattamento dei dati per finalità di marketing e di profilazione raccolti senza un consenso libero e specifico e le è stato ingiunto di fornire agli utenti un’informativa corretta, nella quale siano indicate solo le attività di trattamento effettivamente svolte.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9857857

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