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Dipende dai singoli casi. La legge, in via di principio, sul punto afferma che Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41). Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o pettegolezzo. Alcuni esempi pratici:

  1. Immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l’immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile. Non pubblicabile, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione.
  2. Personaggi comuni scattati in pubblico, o durante un evento, ma ISOLATI dal contesto. Non pubblicabile, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione.
  3. Immagine di un luogo pubblico o di un avvenimento (ad esempio una fiera espositiva), in cui una o più persone siano riconoscibili. Pubblicabile, se il personaggio riconoscibile non è determinante all’economia della foto, pertanto pubblicabile, anche senza autorizzazione.
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