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di Alessio Ciminelli

La tematica dell’Intelligenza artificiale è, ormai, argomento centrale di discussione quotidiana. La questione rappresenta un territorio inesplorato in grado di dividere il pensiero comune: l’ottimista, infatti, considera questa nuova tecnologia come un reale mezzo di ausilio per il compimento delle attività umane, lo scettico, invece, pone l’attenzione sugli aspetti negativi – e a tratti fantascientifici – quali la totale sostituzione dell’uomo nell’attività lavorativa e la capacità degli algoritmi di “formulare un pensiero”. Riguardo la risonanza mediatica generata dalla materia, oggetto di dibattito e riflessione soprattutto in sede comunitaria, ne abbiamo già parlato in altri nostri precedenti articoli (i quali possono essere visionati nella sezione notizie del nostro sito-web). La codificazione uniforme della materia, la quale impone una cooperazione costante tra gli Stati dell’unione, è obiettivo primario dell’intera comunità: tanto che, come emerso proprio questa settimana, il Consiglio europeo ha già dato via libera all’adozione comune del Regolamento europeo conosciuto come IA Act. La Legge, prima al mondo a normare la materia, contiene aspetti tecnico-giuridici riguardo lo sviluppo delle nuove forme di intelligenza artificiale, della sua successiva immissione nel mercato e dell’uso finale da parte dei consumatori. La fonte contiene, inoltre, obblighi comportamentali per produttori e fornitori di sistemi tecnologici che fanno ricorso all’intelligenza artificiale, la quale avrà una precedente fase di analisi del rischio complessiva per singolo produttore. Tale passaggio è funzionale al raggiungimento dello scopo primario affermato dallo stesso documento normativo: sviluppo e utilizzo sicuro dell’intelligenza artificiale, che dovrà avvenire in maniera etica e rispettosa dei diritti fondamentali riconosciuti dall’unione ad ogni singolo individuo.  L’obiettivo è quindi quello di creare un mercato interno all’unione, che veda come principali protagoniste le imprese pubbliche e private, nonchè ad oggetto sistemi tecnologici sicuri e affidabili, in grado di stimolare gli investimenti economici esterni a favore dell’unione. E al fine di incoraggiare uno sviluppo comune a tutti gli Stati, nonché per garantire una reale attuazione del piano normativo di settore, è prevista la creazione di appositi organi in materia, tra cui: un apposito ufficio interno alla Commissione Europea, di cui avevamo già accennato le particolarità in un nostro precedente articolo in materia, un team di esperti di settore – in veste di soggetti terzi e imparziali – i quali coadiuvino le attività di sviluppo e contrasto dei possibili illeciti, un Comitato interstatale, composto da un rappresentante per Paese, con il compito di assistere la Commissione e gli Stati nell’applicazione uniforme del Regolamento e, per ultimo, un forum allo scopo di creare tavoli tecnici in veste consulenziale, in aiuto al Comitato e alla stessa Commissione. Il documento definisce, inoltre, gli aspetti sanzionatori rivolto a colore che non si adegueranno alla  disciplina prevista, commisurando sanzioni corrispondenti ad una percentuale di fatturato annuo dell’ente inadempiente. Il via libera del principale organo europeo, tuttavia, non comporta un’applicazione immediata del c.d. IA Act, per il quale è stato deciso il deferimento dell’attuazione a due anni dall’imminente entrata in vigore. Gli aspetti comunque più urgenti, quali i divieti di utilizzo, i controlli riguardo la governance dell’ IA e l’attuazione degli obblighi per i sistemi ad altro rischio, entreranno invece in vigore, in maniera graduale, dopo i primi sei mesi dall’adozione del Regolamento. La normativa definita in sede comunitaria, per concludere, non si applicherà a settori strategico-sensibili quali la difesa e la ricerca. 

Questo ulteriore passo verso la concreta adozione di un Regolamento volto a disciplinare uno strumento, quale è l’intelligenza artificiale, ormai sempre più di utilizzo comune, dimostra la volontà del Legislatore europeo di essere attore principale nella regolamentazione normativa del progresso tecnologico e al contempo baluardo rispetto alla tutela dei diritti sanciti dalla carta dell’unione. 

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