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GREEN PASS: POSSIBILE LA REVOCA E NUOVE REGOLE, L'OK DEL GARANTE PRIVACY

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori. l’Italia si appresta a divenire il primo Paese in Europa a rendere nullo il certificato verde in caso di positività.

Di seguito le novità principali che emergono dal parere positivo reso dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali al testo, che si appresta a divenire legge, che introduce modifiche alla vigente normativa in tema di Certificazioni Verdi. 

La novità principale è senza dubbio rappresentata dalla richiesta possibilità di revocare i Certificati Verdi in caso di positività, evitando così che eventuali soggetti possano circolare anche durante una quarantena trasformando il lascia passare  sanitario in grado di consentire o meno l’accesso a locali ed eventi sulla base del proprio status (vaccino – guarigione – tampone) rispetto alla pandemia in corso, scevro da qualsiasi ulteriore controllo. Altra importante novità è poi rappresentata dalla proroga dello stato di emergenza fino al mese di marzo 2022 con tutto ciò che ne consegue sul piano normativo e statuale.

Molti poi sono gli aspetti innovativi che il decreto mira ad introdurre per quanto riguarda i certificati verdi, di seguito i piu’ rilevanti sui quali si è già espresso favorevolmente, con il sopracitato pare, il Garante per la Privacy. 

Di seguito le principali novità:

  • introduzione della revoca delle certificazioni verdi in caso di sopravvenuto contagio e contestuale  introduzione di una procedura di segnalazione che prevede l’informazione del diretto interessato tramite i dati di contatto forniti dallo stesso.
  • introduzione di una procedura specifica finalizzata alla sospensione dei green pass rilasciati o ottenuti in maniera fraudolenta: con ogni probabilità il diretto interessato potrà reclamarne la proprietà e la validità, mentre per gli altri il QR Code sarà francobollato come fasullo;
  • previsione di specifico avviso ai controllori delle certificazioni affinché non abusino dello strumento di verifica in dotazione e utilizzino pertanto la modalità “rafforzata” soltanto nei casi previsti dalla legge;
  • Nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate“: quest’ultimo passaggio merita parecchia attenzione poiché lascia trasparire il fatto che il Garante accetti implicitamente una procedura di consegna che in precedenza aveva negato al legislatore. La formulazione sembra cercare un compromesso tra le esigenze di tutela dei dati personali e la necessaria agilità nei controlli richiesta dalle aziende che vorrebbero organizzarsi in questo modo invece che attraverso i controlli tramite procedura automatizzata;

Il Garante ha inoltre richiesto alcune precisazioni testuali sull’app VerificaC19 per esplicitare ulteriormente le pratiche che sono consentite ed un aggiornamento al Ministero della Salute circa la valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Massima cautela, insomma, ma piena solerzia nel procedere con l’ulteriore sviluppo di un’app del tutto centrale per le strategie di contenimento dei contagi nei mesi a venire.

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