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L’Autorità Garante ha emesso sanzioni nei confronti di due società, Comparafacile e Tiscali, in seguito a violazioni delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, imponendo loro multe di 40.000 e 100.000 euro rispettivamente. Comparafacile è stata inoltre obbligata a cancellare i dati personali acquisiti in modo non conforme alla normativa.

L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha incrementato le proprie azioni di contrasto al fenomeno definito “telemarketing selvaggio” ed ha emesso due ingenti sanzioni pecuniarie nei confronti delle società Comparafacile e Tiscali dal valore di 40.000 e 100.000 euro rispettivamente.

Nel primo caso, l’azione del Garante è stata innescata da un reclamo presentato da un cittadino che, nonostante fosse iscritto al Registro pubblico delle opposizioni (Rpo), continuava a ricevere chiamate promozionali indesiderate. L’indagine condotta dall’Autorità ha rivelato che Comparafacile aveva acquisito anagrafiche da un’azienda straniera e aveva contattato numerosi individui per sondare il loro interesse nel ricevere offerte commerciali. In caso di risposta affermativa, Comparafacile procedeva all’invio di un SMS contenente un link a una landing page (una pagina web creata per una specifica campagna) nella quale l’interessato avrebbe potuto fornire il suo consenso. Tuttavia, il primo contatto telefonico avveniva in assenza di un preventivo valido consenso, non essendo stato ritenuto tale quello eventualmente acquisito dalla società venditrice dei contatti, e senza alcuna informativa dettagliata. L’accesso a quest’ultima, infatti, era subordinato all’interesse manifestato verso i servizi offerti.

Il Garante ha pertanto determinato che l’utilizzo di un meccanismo che obbliga gli utenti a dichiarare il proprio interesse per i servizi di un’azienda al fine di acquisire l’informativa non è legittimo. Di conseguenza, il consenso ottenuto in modo non informato non può essere considerato valido per le attività di marketing condotte da Comparafacile. In aggiunta, l’Autorità non ha accolto le giustificazioni avanzate dalla Società, la quale sosteneva di agire in qualità di responsabile del trattamento dei dati anziché in quella di titolare. Le operazioni intraprese da Comparafacile, spaziando dalla selezione del fornitore delle liste alla definizione delle finalità, fino alla scelta del canale di contatto, hanno inequivocabilmente dimostrato che l’Azienda era, come tuttora è, la titolare del trattamento dei dati. Pertanto, le sono state attribuite sia le responsabilità previste dalla normativa che le sanzioni conseguenti alle violazioni commesse.

Nel secondo caso, il provvedimento è stato emanato nei confronti di Tiscali nell’ambito delle attività di ispezione condotte dall’Autorità Garante. Durante il corso dell’indagine, è emerso che questa forniva un’informativa carente di alcune fondamentali informazioni. In particolare, il documento informativo risultava privo di specifiche relative al periodo di conservazione dei dati, con particolare riferimento alle finalità di marketing e profilazione. Malgrado la Società abbia cercato di discolparsi adducendo un puntuale rispetto della normativa idoneo a garantire i diritti degli interessati, il Garante ha chiarito che è suscettibile di sanzione un adempimento insufficiente dell’obbligo di informazione, indipendentemente se da ciò derivi o meno un effettivo pregiudizio in capo agli interessati coinvolti.

In aggiunta, va notato che Tiscali aveva condotto operazioni di “soft spam,” mediante l’invio di oltre 160.000 SMS in un periodo di quattro mesi a clienti che non avevano precedentemente acconsentito a ricevere comunicazioni promozionali. La Società aveva erroneamente ed estensivamente interpretato le disposizioni normative che consentono l’invio di comunicazioni pubblicitarie senza il consenso esplicito dell’interessato, limitandole esclusivamente alla posta elettronica e sotto particolari condizioni, quali la promozione di prodotti o servizi forniti direttamente dal titolare e non da terze parti, nonché la similitudine con beni o servizi precedentemente acquisiti dall’interessato.

In conclusione, l’Autorità Garante dimostra un’attenzione sempre crescente e un impegno sempre maggiore nel contrasto e nella lotta al c.d. “telemarketing selvaggio”, che si inserisce in un più ampio intervento legislativo oramai in atto già da anni (vedi il nuovo registro delle opposizioni), con l’emanazione di due sanzioni molto significative nei confronti di due importanti Società ree di aver commesso condotte illecite proprio nelle attività di promozione e pubblicità telematica. L’Autorità pone l’accento sull’imprescindibile necessità di rispettare le prescrizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali quando si effettuano attività di telemarketing, al fine di garantire un puntuale e completo rispetto dei diritti degli utenti interessati. Le violazioni rilevate, che includono acquisizioni di dati non conformi e comunicazioni promozionali non autorizzate, richiamano l’attenzione sulle responsabilità delle società nell’assicurare il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e la necessità di garantire consensi informati e trasparenti.

Fonti: Garante Privacy, Federprivacy

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